Se si sta attraversando un momento così difficile come la perdita di una persona cara, certamente non è così facile accettare la sua assenza e continuare la propria esistenza, in special modo quando subentra la burocrazia. Ma come era soliti ricordare i nostri padri latini “dura lex sed lex”. Vediamo, perciò, cosa prevede la legge in materia di permessi per lutto familiare.
Partiamo con il ricordare che, in linea generale, ad un lavoratore dipendente la legge riconosce, in caso in cui vi sia la dipartita di un familiare, decesso al massimo per un parente di secondo grado, un permesso di tre giorni retribuito.
È importante, a tal proposito, mettere in evidenza che i
In estrema sintesi, i permessi per lutto familiare, sono riconducibili a quelli per motivi personali che sono permessi retribuiti. Giuridicamente parlando dei permessi per un lutto familiare, si deve fare espressamente riferimento a quanto è previsto nella Legge dell’8 marzo del 2000 e, più, dettagliatamente al suo articolo quattro. Di fatti, è proprio questa legge che va a stabilire il diritto che ha un lavoratore dipendente di potersi assentare quando vi è un decesso.
Ma perché questi decessi possano rientrare in quello che è noto come permesso di lutto retribuito, devono, per forza di cose, rientrare in determinato grado di parentela che viene ad essere definito dalla stessa Legge.
In pratica, si potrà usufruire del permesso per lutto familiare retribuito, solamente nei casi in cui venga a mancare un convivente, un coniuge oppure un parente.
Nel dettaglio, si rammenta che, mentre nel caso della morte del coniuge non sono necessarie particolari documentazioni, nel caso di convivenza, invece, si potrà usufruire del permesso per lutto familiare, se la convivenza è risultante da certificazione anagrafica.
Per la questione dei parenti, la Legge prevede che il permesso può essere richiesto solamente nei casi di decesso di quelli di secondo grado, mentre è negato nel caso di morte di affini, seppure questi risultino essere di primo grado.
Per la questione inerente a quanti siano i giorni spettanti, si può far riferimento a quanto è previsto dalla legge numero 53 del 2000, la quale, espressamente all’articolo quattro, indica che si può avere il diritto di usufruire di un permesso per lutto familiare retribuito, di tre giorni l’anno. Quindi, se si dovesse verificare un ulteriore evento luttuoso per il quale si potrebbe usufruire di questo permesso, avendone già beneficiato, non potrà essere nuovamente richiesto.
Nel calcolo dei tre giorni di permesso retribuito per lutto, si devono includere esclusivamente i giorni lavorativi. Quindi, di conseguenza, in questo calcolo non debbono essere computati quelli di riposo e, tanto meno, quelli festivi.
Inoltre, si ricorda che il permesso retribuito per lutto familiare, deve essere utilizzato entro sette giorni da quando è avvenuto il decesso di un familiare per il quale lo si può richiedere.
In conclusione, è da evidenziare che queste generali regole, possono trovare applicazioni più ampie in alcuni tipi di contratti collettivi.